..:: Associazione » Statuto ::.. sabato 4 settembre 2010
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Lo Statuto
Lo Statuto

   
 

 
Il testo dello statuto dell’Associazione approvato dall’Assemblea dei Soci del________.

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE – SCOPI
Articolo 1
Costituzione e denominazione
È costituita, tra Ditte Individuali, Enti e Società che svolgono direttamente e/o indirettamente, tramite enti o società collegati o controllati, attività di produzione e/o distribuzione di energie rinnovabili, con particolare riferimento all’energia fotovoltaica, attività di produzione e/o distribuzione di componenti di impianti per la produzione di energie rinnovabili e/o enti e società che svolgono attività connesse e funzionali a quelle già indicate, un’Associazione senza scopo di lucro, denominata “ASSO ENERGIE FUTURE”.
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e costituisce una associazione di categoria anche ai fini degli articoli 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
 
 
Articolo 2
Sede
L’Associazione ha sede legale in Roma. Essa potrà altresì istituire sedi operative periferiche e uffici di rappresentanza su tutto il territorio nazionale ed in qualsiasi paese estero in cui ritenga necessario o utile svolgere la propria attività al fine di perseguire pienamente gli scopi sociali.
 
Articolo 3
Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
 
Articolo 4
Carattere dell’Associazione
L’associazione potrà aderire a Confindustria adottandone il logo e gli altri segni distintivi, assumendo, così, il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell’industria italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa.
In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri associati.
L’Associazione, pertanto, adotterà il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiranno parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla loro osservanza.
Su delibera del Consiglio Direttivo, l’associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali .
L’Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.
Essa può, tuttavia, dar vita o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi associativi.
 
Articolo 5
Scopi
Scopo dell’associazione è:
  1. raggruppare, assistere, tutelare e coordinare l’attività di tutte le ditte, le società e gli enti regolarmente costituiti che svolgono direttamente e/o indirettamente, tramite enti, società collegate o controllate, attività di produzione e/o distribuzione di energie rinnovabili, attività di produzione e/o distribuzione di componenti di impianti per la produzione di energie rinnovabili e/o ditte, enti e società che svolgono attività connesse e funzionali a quelle già indicate;
  2. rappresentare e tutelare, nei limiti del presente statuto, il settore nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, nazionali, comunitarie ed internazionali; concorrere e promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche e sociali e culturali del Paese e dell’Unione Europea – e con similari o sinergiche istituzioni ed organizzazioni in campo internazionale – spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;
  3. svolgere, ai fini di cui sopra, le seguenti funzioni:
a.       organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse nazionale ed internazionale;
b.      tutelare le attività delle società e degli enti aderenti all’Associazione sul piano economico e sindacale, anche stipulando accordi di carattere generale a livello nazionale, comunitario ed anche a livello internazionale ;
c.       provvedere all’informazione, all’assistenza ed alla consulenza agli associati relativamente ai problemi generali dell’imprenditorialità e dell’impresa.

4.  assistere gli associati, che ne facciano richiesta, in tutte le questioni non in contrasto con i fini dell’associazione; portare a soluzione le controversie tra essi e fra essi ed i terzi e promuovere accordi atti a migliorare la collaborazione tra gli associati.

 
 
TITOLO II

SOCI
Articolo 6
Perimetro della rappresentanza
Possono aderire all’Associazione:
  • ditte individuali, società ed enti che ne facciano domanda e che abbiano ad oggetto le attività di cui al precedente articolo 1 e che non facciano parte di altre organizzazioni che abbiano scopi contrastanti con quelli che sono propri dell’Associazione.
L’Associazione potrà avere parere consultivi da parte di Organizzazioni e/o Associazioni operanti nella tutela e rispetto del settore naturalistico-ambientale e operare sinergicamente con le stesse al fine del raggiungimento degli scopi associativi.
E’ altresì espressamente prevista la possibilità per tutte le persone, fisiche e giuridiche, che svolgano, a qualsiasi titolo, attività imprenditoriali e/o professionali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità, e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata e che siano interessati a sostenere attivamente il raggiungimento degli scopi dell’associazione, di fornire un contributo economico all’associazione in qualità di sostenitori dell’associazione, con modalità specifiche stabilite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.
Viene espressamente pattuito che i sostenitori non hanno l’elettorato attivo e non possono acquisire la qualifica di associato. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea ed agli eventuali eventi promossi dall’associazione.
 
Articolo 7
Ammissione e durata
La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione e compilata sugli appositi moduli.
La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti.
I rappresentanti delle società e degli enti che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.
Nella domanda dovranno essere specificate:
  • le generalità del titolare della ditta o del legale rappresentante della società o dell’Ente;
  • la natura dell’attività esercitata;
  • l’ubicazione della ditta, dell’ente o società;
  • il numero dei dipendenti;
  • quant’altro richiesto dall’Associazione.
Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo. In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l’impresa può richiedere un riesame della domanda di ammissione da parte dell’Assemblea, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.
L’adesione impegna il socio per un biennio, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione.
All’atto dell’ammissione l’Associato si obbliga al pagamento in favore dell’Associazione di:
  • un contributo di iscrizione;
  • una quota associativa annuale;
  • eventuali contributi speciali deliberati dall’Assemblea.
L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.
L’adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.
Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre dal mese di ammissione.
Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
 
Articolo 8
Diritti degli associati
Gli associati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall’eventuale appartenenza al sistema confederale.
Gli associati, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste del presente statuto.
 
Articolo 9
Doveri degli associati
L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, ivi espressamente inclusi il Codice etico confederale e la Carta dei Valori associativi.
Gli associati sono tenuti al versamento di un contributo di iscrizione, all’atto dell’accoglimento della loro domanda e sono tenuti altresì al versamento della quota associativa annuale.
La misura delle quote associative e degli eventuali contributi straordinari viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Gli Associati sono, altresì, tenuti al versamento di eventuali contributi speciali deliberati dall’Assemblea, secondo le modalità previste dall’apposito Regolamento.
Le quote associative ed il contributo di iscrizione sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili.
Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Associati devono far pervenire all’Associazione, il pagamento delle quote associative e, entro il 31 marzo di ogni anno, tutte le variazioni intercorse nell’anno precedente, utili per la determinazione dell’entità dell’eventuale conguaglio della quota annua associativa.
L’attività delle società e degli enti associati deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva sia dell’immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, sia di alcuno dei suoi partecipanti.
 
Articolo 10
Sanzioni
Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
  • sospensione dal diritto a partecipare all’Assemblea dell’Associazione;
  • censura da parte del Presidente dell’Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
  • sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
  • decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;
  • sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo;
  • espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.
Le sanzioni vengono deliberate dall’Assemblea.
 
Articolo 11
Cessazione della condizione di socio
La qualità di socio si perde:
  1. per dimissioni, nei modi e nei temimi previsti dall’articolo 7;
  2. per cessazione dell’attività esercitata, dal momento della comunicazione;
  3. per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
  4. per espulsione, nei casi previsti dall’articolo 10;
La qualità di associato si perde anche per esclusione deliberata dall’Assemblea, la quale ravvisi un comportamento dell’associato contrario agli scopi od allo spirito dell’Associazione.
In ogni caso l’associato non è esonerato dagli obblighi assunti, a norma dell’articolo 7.
Con la risoluzione del rapporto associativo, l’associato perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno dell’Associazione.
L’impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:
  1. nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
  2. nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per il biennio;
  3. nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall’articolo 23.
 
 
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 12
Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
  1. l’Assemblea degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Segretario Generale;
  5. il Collegio dei Revisori, se nominato;
  6. il Comitato Scientifico, se nominato.
E’ altresì espressamente prevista la possibilità di attribuire la carica di Presidente Onorario dell’Associazione nominare, con i modi e nelle forme di cui al successivo art. 14, a soggetti che si siano particolarmente distinti in ambito nazionale ed internazionale nel settore delle energie alternative.
 
Articolo 13
Assemblea
L’Assemblea degli Associati è costituita da tutti i soci, e loro delegati, aventi diritto di voto.
L’Assemblea viene convocata:
  1. in via ordinaria, una volta all’anno, entro 120 giorni ovvero 180 giorni dalla fine di ciascun esercizio, qualora lo richiedano particolari esigenze, per l’approvazione del bilancio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso;
  2. in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da tanti associati che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti a tutte le ditte individuali, società e enti associati.
La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta della stessa.
L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Segretario Generale; la convocazione dell’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria può avvenire mediante invio di lettera raccomandata a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ovvero mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione (e- mail e/o fax) almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza.
In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata mediante fax, telefax o telegramma o altro mezzo equivalente (e-mail, ecc.) con un preavviso di cinque giorni e con l’osservanza delle altre modalità di cui al comma successivo.
L’avviso di convocazione deve contenere data, ora sia della prima che dell’eventuale seconda convocazione, luogo e ordine del giorno della stessa.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei soci titolari di almeno la metà dei voti in essa esercitabili. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei soci titolari di almeno un quinto dei voti in essa esercitabili.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti spettanti al complesso dei soci, senza tener conto degli astenuti, fatta eccezione per le deliberazioni per le quali il presente statuto richiede una diversa maggioranza.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l’Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, salvo che, a maggioranza, l’assemblea non approvi la votazione palese.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le società ed enti associati in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell’Assemblea.
Le ditte individuali, le società e gli enti non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.
Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di un’impresa mediante delega scritta.
Ogni associato ha diritto ad un numero di voti proporzionale all’ammontare della quota annuale associativa, nelle misure fissate dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento.  
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l’esercizio della facoltà di recesso.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o di impedimento, dal Segretario Generale.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario dell’Assemblea. Funge da segretario una persona designata dall’Assemblea.
L’Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
  • che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  • che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente ovvero saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.
In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
 
Articolo 14
Attribuzioni dell’Assemblea
Spettano all’Assemblea i seguenti compiti:
  1. eleggere il Presidente;
  2. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  3. eleggere il Segretario Generale;
  4. eleggere il Collegio dei Revisori, se ritenuto necessario;
  5. nominare il Presidente onorario, determinandone le funzioni e la durata;
  6. approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
  7. determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell’attività dell’Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione stessa;
  8. approvare il bilancio consuntivo e esaminare il bilancio preventivo;
  9. modificare il presente statuto;
  10. sciogliere l’Associazione e nominare uno o più liquidatori;
  11. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
  12. approvare i regolamenti interni di cui al successivo art. 28.
 
 
Articolo 15
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto:
  • dal Presidente;
  • dal Segretario generale;
  • da un numero di cinque membri, nominati dall’Assemblea.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, l’ultimo Presidente che ha ricoperto la carica.
Ciascuna impresa associata non potrà essere rappresentata in Consiglio da un numero di componenti superiore alla metà dei componenti complessivi. I componenti il Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea durano in carica tre esercizi, ovvero per il minor termine stabilito all’atto della loro nomina, e scadono in occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rinominati per non più di due mandati consecutivi e decadono dalla carica allorché venga a cessare il vincolo di rappresentanza che li lega all’impresa associata ovvero quest’ultima, cessi di far parte dell’Associazione.
Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il triennio in carica, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere – per cooptazione – all’integrazione del Consiglio stesso. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall’Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi i Consiglieri da essi sostituiti. Nel caso in cui il numero di Consiglieri vacanti sia superiore alla metà, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea per procedere a nuova nomina del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
La convocazione è fatta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Segretario generale per lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica inviato almeno sette giorni prima della data dell’adunanza o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviare almeno tre giorni prima dell’adunanza.
Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all’indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai Consiglieri medesimi e che risultino da apposita indicazione riportata nel Libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Segretario Generale.
Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per quattro volte consecutive e, comunque, quelli che nel corso dell’anno solare non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette. I componenti decaduti vengono sostituiti dall’Assemblea.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario nominato da parte del Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  2. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
 
Articolo 16
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e in particolare ha il compito di:
  1. curare, nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea, il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
  2. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere tecnico – economico;
  3. indicare le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea;
  4. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
  5. deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente;
  6. deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
  7. adottare le sanzioni;
  8. deliberare l’esclusione dei soci;
  9. formulare e proporre, per l’approvazione dell’Assemblea le modifiche del presente statuto;
  10. esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;
  11. promuovere ed attuare quant’altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell’Associazione;
  12. conferire procure e deleghe, sia all’interno dei membri del Consiglio Direttivo, sia nominando procuratori speciali o generali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
  13. costituire un Comitato Scientifico composto da esperti nel settore di attività dell’Associazione, con finalità di supporto all’azione dell’Associazione;
  14. costituire eventuali gruppi di lavoro.
 
Articolo 17
Presidente e Segretario Generale.
Il Presidente ed il Segretario Generale sono eletti dall’Assemblea ordinaria e durano in carica tre esercizi.
Il Presidente ed il Segretario Generale dirigono l’Associazione con i poteri e le attribuzioni conferite loro dal Consiglio Direttivo, hanno a tutti gli effetti, anche disgiuntamente, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire o resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione secondo il proprio scopo statutario ed hanno la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente ed al Segretario Generale spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che verso terzi.
Il Presidente ed il Segretario Generale sovrintendono, coordinano e controllano l’attività dei componenti del Consiglio Direttivo, ai quali possono delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle loro attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell’ambito della normale attività operativa in via transitoria o permanente.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente ed il Segretario Generale sono sostituiti nelle loro funzioni da un membro del Consiglio Direttivo indicato dal Presidente.
Venendo a mancare il Presidente e/o il Segretario Generale, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata con urgenza ed il Presidente e/o il Segretario Generale eletto durano in carica sino all’Assemblea ordinaria nella quale sarebbero scaduti i loro predecessori.
 
Articolo 18
Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario; vigila sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e relaziona all’Assemblea in merito, effettua verifiche di cassa, redigendo apposite relazioni.
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi, anche non soci, di cui uno con funzioni di Presidente e da due membri supplenti. Dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e può essere scelto tra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
 
Articolo 19
Comitato Scientifico
Il comitato Scientifico è composto da cinque componenti scelti dal Consiglio Direttivo tra eminenti personalità distintesi nei campi di attività dell’Associazione indicati all’articolo 5 del presente statuto. I componenti il Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati anche più volte. I componenti il Comitato Scientifico vengono sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio.
Il numero dei componenti può essere aumentato sino a sette membri mediante nomina del Consiglio Direttivo che in proposito delibererà con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.
 
Articolo 20
Funzioni del Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione lo ritenga opportuno su richiesta di almeno due dei suoi componenti.
Il Comitato Scientifico esplica le seguenti funzioni:
  1. formula proposte sulle attività dell’Associazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell’attuazione di dette attività;
  2. esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
  3. esprime il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall’Associazione.
 
Articolo 21
Disposizioni generali sulle cariche
Per rappresentanti delle società ed enti aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto fra i procuratori generali.
Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione del Collegio dei Revisori.
 
TITOLO IV
FINANZE E PATRIMONIO – DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE – BILANCI
 
Articolo 22
Finanze e patrimonio
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
  1. dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
  2. dalla quota associativa annua, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
  3. da eventuali contributi straordinari, in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  4. dalle eccedenze annuali di bilancio e/o dei rendiconti di gestione;
  5. da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;
  6. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
  7. da proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale svolta nei confronti degli associati;
  8. da contributi e da eventuali attività commerciali, realizzate per il perseguimento dello scopo associativo;
  9. dai contributi dei sostenitori dell’Associazione.
Gli Associati non hanno diritto alcuno sul patrimonio.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Le quote associative annue devono essere pagate in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.
 
Articolo 23
Durata del periodo di contribuzione
Le quote associative annue sono, ordinariamente, dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Associati, salvo che, per particolari ragioni da essere motivate, il Consiglio Direttivo non deliberi diversamente.
L’associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno in corso.
 
Articolo 24
Esercizio sociale e bilanci
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il primo trimestre dell’anno il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all’Assemblea per la sua approvazione.
 
 
TITOLO V
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE –
NORME FINALI
Articolo 25
Modifiche statutarie
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti spettanti a tutti gli associati.
In casi particolari il Consiglio Direttivo può sottoporre agli associati, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con le maggioranze di cui al comma precedente.
Agli associati che in sede di Assemblea o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate, è riconosciuto il diritto di recesso, da esercitare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
 
Articolo 26
Scioglimento
Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un’apposita Assemblea per deliberare in proposito.
Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole e di tanti soci che rappresentano almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti gli associati, in seconda convocazione sarà sufficiente il voto favorevole di un terzo degli aventi diritto di voto.
L’Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi .
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’associazione è tenuta a devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
Articolo 27
Norma transitoria
Nella prima applicazione del presente statuto, il primo Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dagli Associati costituenti che nominano anche il Segretario generale e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.
 
Articolo 28
Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea dei Associati.
 
Articolo 29
Clausole finali
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai presenti generali dell’ordinamento giuridico italiano.
 
 
 

 

   
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